Direttiva UE 2024/1799 “Right to Repair”
Portiamo alla vostra attenzione la Direttiva UE 2024/1799 del 13 giugno 2024, che introduce nuove disposizioni per favorire la riparazione dei beni (la cosiddetta “Right to Repair”) il cui termine per l’attuazione scadrà il 31 luglio 2026 ma che l’Italia (che a oggi ha approvato la legge di delega al governo per l’adozione del decreto legislativo di attuazione, il cui testo definitivo deve tuttavia essere ancora perfezionato) non ha ancora attuato, così come la quasi totalità degli altri paesi UE.
La Direttiva prevede due misure principali.
- Estensione della garanzia legale in caso di riparazione
Quando il consumatore sceglie di far riparare il bene anziché farselo sostituire, a fronte di un difetto che esisteva già al momento dell’acquisto (non causato quindi da usura, uso improprio, incidenti o altre cause simili) e segnalato entro il periodo di garanzia legale di due anni, scatta un prolungamento della garanzia: al tempo che resta del periodo originario si aggiungono 12 mesi.
Alcuni punti da tenere presenti:
- L’estensione riguarda l’intero prodotto, non soltanto il componente o la parte che è stata riparata. Su questo aspetto, che suscita perplessità, intendiamo chiedere chiarimenti e conferme al legislatore nazionale in sede di recepimento della Direttiva
- L’estensione opera una volta soltanto, anche se il bene (ad esempio un veicolo) viene riparato più volte nel corso del rapporto di garanzia
- L’estensione si applica esclusivamente ai beni acquistati a partire dal 31 luglio 2026
- Non trova applicazione se la richiesta di riparazione viene presentata dopo la scadenza dei due anni di garanzia legale (ad esempio durante il periodo coperto da una garanzia commerciale o convenzionale)
- La rete di vendita ha l’obbligo di informare il cliente del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché dell’esistenza di questa estensione di garanzia
- L’estensione non opera per i difetti dovuti a usura, uso improprio, incidenti o cause analoghe
- Se i costi della riparazione risultano eccessivi, il venditore può proporre la sostituzione del bene, senza che si applichi l’estensione di garanzia
- Obbligo di riparazione per determinati prodotti (art. 5)
L’obbligo di riparazione riguarda soltanto i prodotti elencati nell’Allegato II della Direttiva, tra cui rientrano anche le batterie LMT (“Light Means of Transport”, ossia batterie per mezzi di trasporto leggeri, sotto i 25 kg).
Questo obbligo comporta che le parti di ricambio restino disponibili per un certo periodo: nel caso specifico delle batterie LMT, per almeno 5 anni.
Inoltre, l’articolo 6 impone di rendere pubbliche le informazioni sui servizi di riparazione e i relativi costi indicativi, in modo che il consumatore possa conoscerli in anticipo.
Va segnalato che l’obbligo di riparazione si applica dal 31 luglio 2026 anche ai prodotti acquistati prima di tale data.
Seguiremo con attenzione il recepimento della Direttiva nell’ordinamento italiano, per verificare se il legislatore nazionale introdurrà requisiti ulteriori rispetto a quelli qui sintetizzati.
Alla presente sono allegate anche le FAQ pubblicate dalla Commissione Europea, per chi desiderasse approfondire.


