QUESTION TIME ANDEC – 14 marzo 2024, ore 10:30-12:00
Question Time ANDEC
14 marzo 2024 ore 10:30 – 12:00
Corso Venezia 47 – Milano – Sala Sommaruga (primo piano)
EVENTO RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE, PREVIA REGISTRAZIONE
Gli argomenti trattati in occasione dell’incontro del 14 marzo 2024 saranno in risposta ai seguenti quesiti:
1 – Domanda
Prova sulla provenienza di un prodotto presentato per la garanzia
Riceviamo sempre più spesso richieste da parte dei rivenditori di autorizzazione alla riparazione o sostituzione in garanzia per prodotti per i quali la prova dell’acquisto è costituita da scontrini o copie di pagamenti elettronici non “parlanti”, in quanto i medesimi non riportano almeno il modello del prodotto.
Vorremmo sapere se possiamo contestare questa documentazione al rivenditore e se quest’ ultimo a sua volta la può contestare, all’origine, all’utilizzatore finale, essendo essa incompleta.
2 – Domanda
Attività di importazione: Informazioni da riportare sui prodotti
Sappiamo che è obbligatorio per legge riportare sui prodotti il nome/denominazione sociale dell’importatore e l’indirizzo di un suo punto di contatto nella UE.
Dato che noi siamo distributori, non trattiamo marchi propri ma immettiamo sul mercato marchi di aziende UE ed extra UE che al massimo danno indicazioni sul packaging dei riferimenti delle loro sedi; quindi, abbiamo in essere diverse casistiche che potrebbero ricadere sotto questo obbligo sulle quali desideriamo avere qualche chiarimento:
1 – prodotto da noi acquistato da un fornitore extra UE e importato e immesso nel mercato UE : in tal caso ritengo non ci siano dubbi sulla necessità di indicare le informazioni sopra menzionate.
2 – prodotto da noi acquistato da un fornitore extra UE con sede in UK e da noi importato nella UE: qual è la situazione? Ci sono per caso accordi particolari col Regno Unito riguardo alle predette incombenze in capo all’ importatore?
3 – prodotto da noi acquistato da un produttore TIZIO che ha sede nella UE ma che è stato materialmente fatto produrre da quest’ ultimo in Cina ed è commercializzato col marchio del suddetto produttore europeo; noi importiamo tale prodotto dalla Cina (dove il produttore europeo ha stabilimenti e magazzini) per godere di prezzi più bassi; sull’imballaggio del prodotto sono riportati tutti gli estremi del produttore europeo. E’ corretto?
Inoltre, vorremmo anche sapere :
– se è necessario riportare le predette indicazioni (denominazione sociale dell’importatore e l’indirizzo di un suo punto di contatto nella UE) (a) già prima dello sdoganamento dei prodotti (tale operazione sarebbe piuttosto complicata, in quanto dovremmo chiedere al fornitore extra UE di riportare sull’ imballo tali informazioni, ma quest’ultimo potrebbe anche avere più di un distributore in Italia e dovrebbe apportare la modifica sull’imballaggio di tutti i prodotti indistintamente), oppure (b) anche dopo lo sdoganamento, prima della commercializzazione quando i prodotti importati sono ancora nei nostri magazzini: in tal caso, potremmo provvedere noi all’etichettatura dei prodotti.
– quali informazioni è necessario riportare (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.)
– se è possibile indicare tali informazioni tramite un URL o un QR code; in questo modo il fornitore potrebbe inserirla sul packaging e poi rimandare ad una pagina web dove sono indicati i dati richiesti.
3 – Domanda
Sconti e ribassi nel caso di vendita online di una linea dedicata di prodotti
Vorremmo vendere, tramite una piattaforma di vendita online, una linea “dedicata” di nostri prodotti che presentano le seguenti caratteristiche: Prodotti ricondizionati ovvero Prodotti con imballo usurato ovvero Prodotti che andranno “fuori catalogo” e che quindi saranno destinati ad esaurimento scorte.
Tale iniziativa avrebbe come scopo quello di vendere i suddetti prodotti con particolari promozioni e/o politiche di prezzo.
Avemmo bisogno di sapere se, intraprendendo la suddetta iniziativa, potremmo incorrere in problemi anche (e soprattutto) legati alla direttiva Omnibus che prevede specifici limiti e condizioni alle dichiarazioni di sconto e ribassi dei prodotti.
4 – Domanda
Indicazioni che devono riportare i prodotti secondo il Codice del Consumo
Diversi rivenditori nostri clienti hanno subito recentemente sequestri da parte della Guardia di Finanza di prodotti acquistati da noi. I correlativi verbali riportano anche, a motivazione dei sequestri, la contestazione circa la mancanza delle seguenti indicazioni previste all’ articolo 6, lettere d) ed e) del Codice del consumo:
- L’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose, all’ambiente;
- i materiali impiegati e metodi di lavorazione, nel caso possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.
Vorremmo sapere se tali contestazioni sono nel nostro caso legalmente fondate, anche alla luce dello specifico quadro normativo d’origine UE che già regolamenta i nostri prodotti.
5 – Domanda
Calcolo delle sanzioni amministrative nel caso di un’ unica azione o omissione
La nostra società ha immesso nel mercato UE, con una sola importazione, un certo numero di apparecchi TV (rientranti pertanto nella normativa RED di cui alla D. 2014/53/UE e al Dlgs 128/2016) non conformi a taluni requisiti di legge ed è suscettibile pertanto di sanzioni.
Riteniamo che ai fini della determinazione della stessa occorra moltiplicare la sanzione prevista per ogni violazione per il numero complessivo di prodotti immessi nel mercato, così come previsto dall’art. 46.2 del Dlgs. 128/2016: “Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all’articolo 43, comma 1, lettere da ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316.”
6 – Domanda
Pile al litio trasporto, stoccaggio e prescrizioni di legge
La nostra azienda ha intenzione di commercializzare per la prima volta dei piccoli telecomandi contenenti delle batterie a bottone al litio; le batterie sono inserite nella confezione ma non all’interno del prodotto.
Ci risulterebbe che, nel caso di questa tipologia di prodotti, anche se la batteria non è inserita all’interno del prodotto stesso è considerata un prodotto pericoloso, sia ai fini del trasporto che dell’ immagazzinaggio; quanto a quest’ultimo, ci hanno riferito che le batterie andrebbero per legge stoccate in appositi armadi ma ciò appare poco credibile per difficoltà pratiche e logistiche notevoli e Vi saremmo grati se poteste fare in proposito un po’ di chiarezza.
7 – Domanda
Dichiarazione di Conformità e firma digitale
Importiamo prodotti soggetti a varie normative concernenti l’elettronica di consumo (LVD, EMC, RED e altre). Vorremmo sapere se le correlative dichiarazioni di conformità possono essere firmate digitalmente.
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Entro venerdì 8 marzo gli associati possono far pervenire ulteriori quesiti relativi agli argomenti in elenco, ovvero segnalare altre tematiche di peculiare interesse, inviando una mail alla casella quesiti.iorio@andec.it indicando come oggetto: “Question time 14 marzo 2024”.